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Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

62777
Stato 50 occorrenze
  • 1953
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

L'azione civile dirivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa è esercitata davanti all'autorità giudiziaria ordinaria dopo la

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

I giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, sono eletti: a) tre da un collegio del quale fanno

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ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi, nelle mani del Presidente della

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

La questione è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio mediante ricorso diretto alla Corte

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.

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alla formazione della Corte costituzionale i termini stabiliti decorrono dalla data del decreto del Presidente della Repubblica, che fissa la prima

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Il decreto è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Quando il Governo promuove davanti alle Camere la questione del contrasto di una legge approvata da un Consiglio regionale con gli interessi

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Prima dell'inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale

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Gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie.

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La Corte decide con ordinanza in Camera di consiglio sulla ammissibilità del ricorso.

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al Presidente del Consiglio dei Ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di

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La decisione della Corte è comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per la sostituzione.

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Giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri.

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

I giudici aggregati prestano, nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, giuramento con la formula prescritta dall'art. 5.

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Il cancelliere assiste alle sedute della Corte e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente.

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici e

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con suo decreto, alle variazioni del bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte

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Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e

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delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica.

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Il Presidente della Corte costituzionale nomina un giudice per la istruzione e per la relazione; provvede, altresì, alla nomina del difensore di

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri partecipano tutti i giudici della

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinché, ove lo

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trasmesse alla Corte stessa per il tramite del Ministero di grazia e giustizia.

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri si osservano, in quanto non è

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L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni può essere, in pendenza del giudizio

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Il ricorso è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato e per la Regione dal Presidente della

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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E

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La deliberazione con la quale il Parlamento mette in stato d' accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i

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applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

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ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.

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del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.

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costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Chiusa l'istruttoria, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano

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Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili, nei casi di impugnazione previsti dagli

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ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

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alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la

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competenza delle supreme magistrature ordinaria ed amministrative devono essere fatte entro un mese e quelle di competenza del Parlamento entro

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maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'art. 49.

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promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della

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rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza. Del pari può produrre ricorso alla

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deposito in cancelleria, unicamente agli atti, all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.

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proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la

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Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del

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